Nuove regole per il retail per la raccolta RAEE

La Legge 166/2024 introduce importanti semplificazioni degli adempimenti legati alla RAEE per gli operatori della distribuzione

Il Centro di Coordinamento Raee, dopo la pubblicazione della legge 166 del 14 novembre 2024 di conversione del decreto 131/2024, più noto come Salva infrazioni, ha redatto una nota di chiarimento per gli operatori della distribuzione che commercializzano apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Per operatori della distribuzione si intendono sia i retailer con un punto vendita fisico sia i soggetti che effettuano vendite online.

L’intento è fornire indicazioni chiare in merito alle nuove e rilevanti disposizioni di legge, in particolare quelle legate alla semplificazione burocratica, relative alla raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici. Questo perché nel momento in cui tali indicazioni non venissero osservate in maniera scrupolosa, i retailer potrebbero incorrere in gravi violazioni che determinerebbero sanzioni di natura economica e penale.

Va precisato che queste disposizioni di legge si applicano anche agli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE che nello svolgimento della propria attività effettuano il ritiro di RAEE.

La principale novità derivante dalla semplificazione è l’abolizione dell’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per gli operatori della distribuzione e per i soggetti terzi da questi incaricati della gestione dei RAEE. Tale vincolo, precisa la nota, viene sostituito nei fatti dall’obbligo di iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE. Se quest’obbligo non viene rispettato, il retailer che dovesse effettuare il deposito preliminare alla raccolta non potrà avvalersi delle modalità semplificate. L’obbligo di iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE si applica anche ai centri di assistenza tecnica e agli installatori.

Una seconda semplificazione introdotta con la recente legge riguarda la comunicazione annuale al Centro di Coordinamento dei quantitativi di RAEE gestiti dalla distribuzione. In base alle nuove indicazioni, l’obbligo di comunicazione annuale dei dati viene meno nel momento in cui un rivenditore iscritto al Centro di Coordinamento ricorre al servizio di ritiro gratuito dei rifiuti tecnologici direttamente tramite il Centro di Coordinamento stesso. Laddove invece il retailer non si avvalesse di questo servizio, il vincolo di comunicazione annuale dei dati rimane.

La semplificazione si estende anche alla documentazione che deve essere utilizzata per trasportare i RAEE: la triplice copia dei moduli di trasporto conformi previsti dai decreti ministeriali del 2010 e 2016 viene abolita e sostituita da un unico documento di trasporto, autoprodotto, che attesta il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

Vengono invece confermate le caratteristiche fisiche dei depositi preliminari di raccolta dei RAEE già definite in precedenza e le modalità di consegna dei rifiuti tecnologici da questi depositi della distribuzione ai centri di raccolta comunali o all’impianto di trattamento autorizzato che in base alle nuove indicazioni sono ora definite per singolo raggruppamento.

Le nuove indicazioni ribadiscono, infine, l’obbligo per gli operatori della distribuzione di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con “modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet”. Il dovere di informazione del consumatore non è una novità, era infatti già presente nella norma RAEE con la precisa funzione di fornire all’end user indicazioni sui diritti di restituzione, ma anche sull’importanza, ai fini ambientali, che ha la raccolta differenziata dei rifiuti elettronici.

A questo link è possibile scaricare la nota interpretativa: https://bit.ly/3AEBiRm

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